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Esami di Stato, istruzioni per l'uso
 La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore ha inizio il giorno 25 giugno 2009.
Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni delle scuole statali e paritarie che
abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente
in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi
contratti nei precedenti anni scolastici.
L'abbreviazione di un anno per merito
è consentita soltanto agli studenti che, oltre ad aver riportato nello scrutinio
finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascuna disciplina,
hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore,
riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina
negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere
incorsi in ripetenze. Si intendono valutati positivamente gli alunni che nello
scrutinio finale dell'ultimo anno di corso conseguano almeno la media del "sei".
A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento
concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione
complessiva dello studente; pertanto, il voto sul comportamento incide sulla
determinazione del credito scolastico riferito all'ultimo anno di corso e, in
caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Esso
comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato.
Per
gli studenti portatori di handicap, la Commissione d'esame, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte,
alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la
comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri
candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti.
Scuola, regolamento sulla valutazione degli studenti
Il Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009 ha approvato il Regolamento sulla valutazione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado, e ha definito nuovi criteri per l'attribuzione del voto in condotta. Il 5 in condotta comporta la non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato e concorre alla determinazione dei crediti scolastici. L'insufficienza è attribuita dal collegio dei docenti per gravi violazioni dei doveri degli alunni definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, vale a dire agli alunni - che non frequentano regolarmente i corsi e non assolvono assiduamente agli impegni di studio; - che non hanno lo stesso rispetto che chiedono per se stessi nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni; - che non osservano le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti; - che non utilizzano correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici; - che arrecano danno al patrimonio della scuola. Per prendere un'insufficienza in condotta, comunque, si deve aver già preso una sanzione disciplinare; se il comportamento indisciplinato si ripete, il collegio dei docenti può decidere per l'attribuzione del 5.
Tra le altre principali novità: - nella scuola elementare gli alunni possono essere non ammessi alla classe successiva solo in casi eccezionali e motivati; il voto in condotta è espresso attraverso un giudizio del docente o dei docenti contitolari; - nella scuola secondaria di primo grado il metodo di valutazione con voti numerici riguarda anche l'insegnamento della musica; per l'ammissione all'esame di Stato di terza media gli alunni devono conseguire la sufficienza in tutte le materie, compreso il voto in condotta, espresso con un voto numerico accompagnato da una nota di illustrazione e riportato anche in lettere in pagella; - nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione intermedia e finale è effettuata dal consiglio di classe; nello scrutinio finale il consiglio di classe sospenderà il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più materie, senza decidere immediatamente la non promozione, ma comunicando i risultati conseguiti nelle altre materie; a conclusione dei corsi di recupero, il consiglio di classe, dopo aver accertato il recupero delle lacune formative entro la fine dello stesso anno scolastico, formulerà il giudizio finale e l'ammissione alla classe successiva; sono ammessi all'esame di maturità tutti gli studenti che conseguono la sufficienza in tutte le materie e in condotta; - per la valutazione degli alunni disabili si tiene conto del comportamento nonché delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato; per gli alunni disabili sono inoltre previste prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità.
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