Comitato Unico di Garanzia

Ultima modifica 30 settembre 2021

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Il C.U.G. è il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito dall'art. 21 della legge 183/2010 e disciplinato dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001. Il C.U.G. sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. I componenti del CUG rimangono in carica per quattro anni, fatto salvo l’eventuale rinnovo dell’incarico.

Tra le finalità del Comitato Unico di Garanzia rientrano:
· Assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, eliminando ogni forma di violenza morale psicologica e di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere,      all’età, etc.
· Ottimizzare la produttività del lavoro pubblico
· Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione della PA anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.
DELIBERA__C.S._N._57-2013
30-09-2021

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