Seguici su
Cerca

Anagrafe

Ultima modifica 2 novembre 2021

ANAGRAFE IN TEMPO REALE

Dal 9 maggio 2012 entrerà in vigore la nuova normativa sul cambio di residenza in tempo reale, prevista dall'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Si potrà procedere all’ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE O DALL’ESTERO, nonché al CAMBIO DI ABITAZIONE nell’ambito del territorio comunale e all’EMIGRAZIONE ALL’ESTERO. Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del Regolamento Anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al Comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche in alternativa AL DOVERSI RECARE DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO ANAGRAFE nei seguenti modi:

‒        Direttamente allo sportello del servizio anagrafico del Comune di Siderno, presso il Palazzo Municipale (piano terra)

‒        Per raccomandata A.R., indirizzata a: Servizi Demografici – Comune di Siderno – Piazza Vittorio Veneto – 89048 Siderno (RC)

‒        Per fax al numero 0964 345270

‒        Per posta elettronica semplice al seguente indirizzo: anagrafe@comune.siderno.rc.it

‒        Per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: anagrafe.siderno@asmepec.it

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

‒        che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

‒        che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;

‒        che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica     semplice

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo. Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate". Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni. Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (innanzi tutto l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).

In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'U. E. deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A.

Il cittadino di Stato appartenente all'U. E. deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B.

MODELLI

  • DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Dichiarazione di residenza (All. 1) (modello integrato per cittadini italiani)

Dichiarazione di residenza (All. 1) (modello integrato per cittadini comunitari)

Dichiarazione_di_residenza_(All._1)_(modello_integrato_per_cittadini_extracomunitari)

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità competenti delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

 Circolare appl. art. 5 della L. 4 aprile 2012, n. 35

 

Cittadini stranieri

Anche i cittadini stranieri sono ammessi alla possibilità dell'autocertificazione con una distinzione tra cittadini comunitari ed extracomunitari. Per i cittadini comunitari infatti non ci sono limitazioni essendo in tutto equiparati ai cittadini italiani. Per gli extracomunitari residenti in Italia la possibilità di autocertificare è limitata ai soli casi in cui la dichiarazione si riferisce a stati, fatti, qualità presenti nei registri della pubblica amministrazione italiana. Per esempio è del tutto ammissibile l'autocertificazione di residenza effettuata dal cittadino extracomunitario in quanto la residenza viene registrata all'anagrafe di un comune italiano.

Sanzioni
La legge stabilisce che l'amministrazione che riceve l'autocertificazione proceda d'ufficio a controllarne la veridicità. I controlli normalmente vengono effettuati a campione. Qualora la dichiarazione contenga elementi mendaci il dichiarante viene punito ai sensi del codice penale per le false dichiarazioni e decade dai benefici eventualmente ottenuti in virtù della dichiarazione risultata falsa.

 


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot